SERVIZIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Regolamento

4 Settembre 2019

 


Regolamento del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità

 (Approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-24 marzo 2021)


Premessa


Il Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità (SNPPD, di seguito denominato Servizio) si occupa delle persone che presentano ogni tipo di disabilità, da quelle fisiche a quelle intellettive e del neurosviluppo, da quelle congenite a quelle acquisite, da quelle dell’età evolutiva e adulta sino a quelle legate all’età avanzata. Nella sua azione il Servizio facendo tesoro di un duplice cambiamento culturale avvenuto fuori e dentro la Chiesa piuttosto che alla disabilità sposta lo sguardo sulla persona nella sua interezza e assume la disabilità come condizione esistenziale da sostenere, nell’ottica del progetto di vita, e non più come condizione da cui guarire.


Il Servizio è impegnato a far sì che venga riconosciuta la dignità di ogni persona con disabilità, per contrastare la “cultura dello scarto” denunciata da Papa Francesco: «Ancora oggi si constata la presenza della cultura dello scarto […]. Tutto questo chiede non solo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie ma ci esorta a rendere più umano il mondo rimuovendo tutto ciò che impedisce loro una cittadinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio, e favorendo l’accessibilità dei luoghi e la qualità della vita, che tenga conto di tutte le dimensioni dell’umano»[1].

Il Servizio è quindi impegnato a livello nazionale e locale nella proposta di una pastorale integrata e inclusiva attenta alla persona in tutte le sue dimensioni, corporea, psicologica, sociale e spirituale. Collabora con le Diocesi, con le famiglie, con le Congregazioni, Associazioni, Movimenti e con altre realtà che ne chiedano il sostegno in questo ambito specifico. Favorisce una pastorale che riesca a includere le persone con disabilità come protagonisti a pieno titolo. Attraverso l’animazione di momenti formativi e la predisposizione di strumenti operativi concreti pone le condizioni perché anche le persone con disabilità si realizzino sotto il profilo materiale, sociale, emotivo e spirituale.


Art. 1

Istituzione


Il Servizio è stato costituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 1-3 aprile 2019, ai sensi dell’art. 95, 2º cpv., del Regolamento della C.E.I.


Art. 2

 Finalità


Il Servizio nel contesto delle finalità della CEI offre alle Diocesi, alle associazioni, ai movimenti e alle altre realtà ecclesiali un supporto per quanto attiene all’inclusione pastorale, al processo di evangelizzazione, alla promozione umana e alla vita delle persone con disabilità nella vita ecclesiale e nell’animazione pastorale. Collabora con gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, favorendo l’unitarietà della pastorale.

L’azione del Servizio è rivolta alle persone con disabilità, ovvero alle persone che, a prescindere dalla causa (malattia, sindrome o altre concause biologiche, psicologiche, sociali e contestuali) presentano una limitazione o persino un’assenza della possibilità di svolgere attività ritenute essenziali alla vita quotidiana, e la cui condizione non può essere riconducibile ad un intervento di diagnosi e cura, ma ad un progetto di vita.

Rientrano pertanto nella competenza specifica del Servizio tutti gli ambiti dove le persone con disabilità vivono e sono accolte (ovvero le famiglie, le parrocchie, i contesti associativi di varia natura, i luoghi del tempo libero e dell’aggregazione, i centri diurni sociali e riabilitativi, le residenze di vario tipo come ad esempio: Dopo di Noi, Case famiglia, Residenze Socio-Assistenziali), e tutti gli ambiti nei quali la persona con disabilità viene sostenuta nell’ottica del progetto di vita. Finalità del Servizio è anche accompagnare e sostenere oltre le stesse persone con disabilità, i familiari, i Caregiver, gli operatori e quanti se ne prendono cura.

Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale, collaborando, se richiesto, con le altre Commissioni Episcopali.


Art. 3

Compiti


Compete al Servizio, in collaborazione con gli Uffici e i Servizi della Segreteria Generale della CEI:


a) promuovere, supportare e offrire indirizzi unitari per una coerenza di azioni delle Chiese particolari nell’inclusione e accompagnamento delle persone con disabilità nella pastorale;

b) promuovere e accompagnare le attività dei Servizi Regionali e Interdiocesani per la disabilità;

c) studiare e proporre contenuti informativi, formativi e strumenti pastorali, oltre che strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura dell’inclusione che accompagni e sostenga l’arco della vita delle persone con disabilità, garantire una dimensione pastorale nelle strutture ecclesiali, sensibilizzare tutti gli operatori pastorali e prevenire ogni forma di emarginazione;

d) valorizzare i soggetti operanti nel proprio Servizio ai vari livelli, favorendo intese e sinergie, promuovendone la formazione;

e) mettere in “rete” le buone prassi e proposte essendo la “disabilità” trasversale a tutti i Servizi e Uffici;

f) approntare delle indicazioni pratiche, linee guida.


Art. 4

Struttura


La struttura del Servizio prevede: un Responsabile, addetti di segreteria. Il Servizio si avvale della collaborazione di esperti del settore. È ammessa la possibilità di costituire gruppi di studio (commissioni) per l’approfondimento di specifiche questioni.


Art. 5

Rapporti


Il Servizio dipende del Segretario Generale della CEI (cfr. art. 31, lettera b, dello Statuto e art. 95, 4º cpv., del Regolamento della CEI), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 86 del Regolamento della CEI).

Dà il suo apporto ai lavori dell’Assemblea Generale (cfr. art. 21 del Regolamento della CEI).

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.

Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale che operano nel suo settore di competenza.

Il Responsabile del Servizio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 62 del Regolamento della CEI) e della Presidenza (cfr. art. 80 del Regolamento della CEI), per riferire su un particolare argomento all’ordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.

Il Servizio opera in collaborazione con le Università Pontificie, con le altre Università e con gli uffici governativi qualora fosse necessario.


Art. 6

Responsabile


Il Responsabile del Servizio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente. L’incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta (cfr.art.45 §1 dello Statuto della CEI).

Convoca e dirige le riunioni della Consulta; presenta annualmente al Consiglio Episcopale Permanente della CEI, se richiesta, una relazione sulla situazione e l’attività del Servizio. Presenta il preventivo annuale di spesa.


Art. 7

Consulta nazionale


Per assicurare il collegamento con le Regioni ecclesiastiche, le Diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta del Servizio (cfr. art. 29 § 2 dello Statuto della CEI).


La Consulta ha i seguenti compiti:


a) fornire il proprio contributo, il confronto e studio di tematiche relative alle persone con disabilità;

b) approfondire il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI nella materia di competenza del Servizio;

c) favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nell’ambito dell’evangelizzazione ed inclusione pastorale;

d) contribuire alla preparazione e animazione dei convegni e delle iniziative a carattere nazionale;

e) può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari.


Art. 8

Composizione della Consulta


 Sono membri della Consulta:


a) i referenti regionali designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali;

b) i rappresentanti della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia, delle Associazioni, Movimenti e Aggregazioni ecclesiali a carattere nazionale;

c) i rappresentanti di organismi (centri di evangelizzazione, istituti di pastorale e riviste) e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nel settore, scelti dal Responsabile del Servizio;

d) gli esperti, scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del Responsabile del Servizio.


I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro dell’incarico.


Art. 9

Lavori della Consulta


La Consulta è convocata e presieduta dal Responsabile del Servizio, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte all’anno.

Il Responsabile del Servizio dà resoconto delle riunioni al Segretario Generale della CEI e al Presidente della Commissione Episcopale del proprio settore. 


Art. 10

Commissioni


Il Servizio può avvalersi, per l’elaborazione di particolari tematiche, dell’apporto di specifiche Commissioni, i cui membri sono scelti dal Responsabile del Servizio, sentito il Segretario Generale.

I membri durano in carica il tempo necessario all’espletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.


 


[1] Francesco, Messaggio in occasione della Giornata Mondiale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2019.


 


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